Art. 4.
(Diritto di asilo e divieto di espulsione).

      1. Allo straniero che possa essere perseguitato nel proprio Paese a motivo del proprio orientamento sessuale o dell'identità di genere lo Stato italiano riconosce il diritto di asilo nei termini e alle condizioni previste dalla legislazione vigente in materia.
      2. All'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «di religione,» sono inserite le seguenti: «di orientamento sessuale,
di identità di genere,».